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NASpINuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

NASpI - Indennità mensile di disoccupazione

L’indennità mensile di disoccupazione (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

 A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
- Apprendisti;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime
   cooperative;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;


Per poter richiedere l'assegno di disoccupazione bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Chi NON può accedere

- Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro   

   stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di

   vecchiaia o anticipato;
- Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non

   optino per la NASpI.

Decorrenza e durata

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- Dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

La NASpI viene erogata, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni,  fino ad un massimo di 24 mesi.

Quanto spetta

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito