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Colf & Badanti

È lavoratore domestico colui che presta la sua assistenza all’interno di una famiglia ed al servizio delle necessità della stessa e che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato sulla base di un contratto di lavoro subordinato.

Assunzione del lavoratore

L’assunzione del lavoratore avviene direttamente da parte del datore di lavoro privato tramite una specifica lettera di assunzione in cui occorre indicare degli elementi essenziali quali la data di inizio del rapporto di lavoro, la residenza del lavoratore, l’orario e la retribuzione.
Nel caso di lavoratore Extracomunitario è possibile procedere con l’assunzione solo in presenza di un regolare permesso di soggiorno da cui risulti la validità per lo svolgimento del lavoro subordinato.
L’assunzione deve essere comunicata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente a quello di inizio del rapporto di lavoro tramite il modello COLD-ASS, mentre per la cessazione e le variazioni occorre utilizzare il modello COLDVAR entro 5 giorni dalla circostanza che ha determinato la variazione. Stesso modello occorre utilizzare in caso di proroga o trasformazione.

Il rapporto di lavoro con il personale domestico è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto il 20 febbraio 2014. In caso di contratti a tempo determinato la durata massima non può superare i 24 mesi superati i quali il contratto si trasforma in tempo determinato salva la possibilità di stipulare un ulteriore contratto tra le parti (deroga assistita) della durata massima di 12 mesi (termini da considerare salvo diversi limiti individuati dalla contrattazione collettiva).

La previdenza del lavoratore domestico

In seguito al ricevimento della comunicazione l’INPS procede con l’apertura della posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico determinando, in base alle informazioni contenute nel contratto di lavoro (retribuzione oraria), l’importo dei contributi dovuti. Il versamento deve avvenire su base trimestrale tenendo conto delle ore lavorate e retribuite nel trimestre. Il datore di lavoro deve effettuare i versamenti entro le scadenze indicate nei bollettini.

I contributi trimestrali devono essere versati nei seguenti termini:
- 1° TRIMESTRE – (Gennaio – Marzo): entro il 10 aprile;
- 2° TRIMESTRE – (Aprile – Giugno): entro il 10 luglio;
- 3° TRIMESTRE – (Luglio – Settembre): entro il 10 ottobre;
- 4 TRIMESTRE – (Ottobre – Dicembre): entro il 10 gennaio.

 Dichiarazione dei redditi del lavoratore domestico

Il datore di lavoro del lavoratore domestico non svolge funzione di sostituto di imposta pertanto non è tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali, ma è comunque soggetto all’obbligo di predisporre e consegnare al lavoratore domestico una attestazione (dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica) delle somme erogate durante l’anno, entro 30 giorni dalla prima scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure in sede di cessazione del rapporto di lavoro.

In sede di dichiarazione il datore di lavoro può beneficiare di alcune agevolazioni fiscali e nello specifico della:
- Detrazione delle spese per addetti all’assistenza personale (art.15 co.1, lett. i-septies TUIR)
- Deduzione dei contributi a carico del datore di lavoro versati durante l’anno (art.10, co.2, TUIR)


In capo al lavoratore domestico sussiste l’obbligo dichiarativo con la possibilità di utilizzare sia il modello 730 che il modello Redditi Persone Fisiche. Mancando il sostituto di imposta, a prescindere dal modello dichiarativo prescelto, il lavoratore domestico non percepisce il conguaglio in busta e non è soggetto a ritenute. La tassazione del reddito del lavoratore domestico avviene in regime di imposta progressiva per scaglioni di reddito IRPEF e pertanto beneficia delle agevolazioni previste in materia di oneri deducibili e detraibili per le persone fisiche

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